La commissione ritiene che la risposta ai quesiti debba essere tratta dall’art. 1 co. 2° D.M. 17 marzo 2016 n. 70, entrato in vigore il 3 giugno 2016 ove si dispone che “il presente regolamento” – e quindi la normativa di cui all’art. 41della nuova legge professionale – “si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso” … “continua ad applicarsi la normativa previgente” …
Opera invece la durata ridotta a 18 mesi ed è stata concessa al praticante abilitato la possibilità di avvalersi delle modalità alternative dello svolgimento del tirocinio (art. 73 D.L. n. 69/13– convertito nella L. n. 98/13 – e art. 2 D.L. n. 58/16).
Ne deriva, a parere della Commissione, che il nuovo regime della c.d. pratica assistita, non produca effetto alcuno nei confronti di chi fosse iscritto nel Registro dei Praticanti avvocati prima del 3 giugno 2016, se non per l’abbreviazione del termine di tirocinio a 18 mesi.
É da ritenere che il praticante abilitato ad esercitare la professione nei limiti di cui all’art. 7 L.479/1999, sia legittimato a sostituire l’avvocato secondo le modalità disposte dalla “nuova” normativa succitata. (si veda anche, in argomento, parere 22 febbraio 2017, n. 14 – rel. Cons. C. Secchieri).
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 23 maggio 2018, n. 29
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 23 Maggio 2018- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
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