Il COA di Bologna chiede, in sintesi, se la disposizione normativa di cui all’art. 76, comma 4-ter, del DPR 115/2002, che esonera dalla allegazione delle condizioni reddituali, nell’ambito del processo penale, le persone offese di talune tipologie di reato espressamente previste dalla legge, sia da ritenersi applicabile anche nelle sedi civilistiche ove l’interessato agisca per portare ad esecuzione la pretesa attivata nella sede penale attraverso la costituzione di parte civile.

Al quesito deve essere data risposta negativa. La disposizione di cui all’art. 76 comma 4 ter del richiamato testo normativo ha infatti carattere eccezionale rispetto al principio generale che riconosce al richiedente la possibilità di essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato solo in presenza di determinate condizioni di reddito.
È tuttavia evidente la contraddittorietà della norma che, ad una interpretazione letterale, limita la applicabilità del Patrocinio a Spese dello Stato ex lege alla sola sede penale e quindi con riferimento, in buona sostanza, alla sola costituzione di parte civile nel giudizio penale, trascurando gli ulteriori e diversi ambiti giudiziari ai quali la vittima del reato deve necessariamente ricorrere per attuare la tutela del proprio diritto risarcitorio.
Per queste ragioni il Consiglio Nazionale Forense è intervenuto nelle opportune sedi politiche chiedendo di estendere la portata della norma al fine di rimuovere ogni ostacolo alla piena attuazione del principio.

Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 17 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 17 Ottobre 2022
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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