Il COA di Bologna chiede di conoscere se i fascicoli nei quali sia stata contestata all’iscritto esclusivamente la violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 17, comma 5, L. n. 576/80 (senza aggiunta dell’addebito di violazione di norma del codice deontologico forense) debbano essere trasmessi al CDD oppure debbano continuare ad essere trattati dal COA presso cui è iscritto il professionista inadempiente.

Dal testo della norma (art. 17, comma 5, L. cit.) richiamata dallo stesso richiedente si individuano due distinte comunicazioni inviate dalla Cassa Forense al COA e conseguenti a comportamenti tenuti dal professionista. La Cassa dovrà, infatti, inviare una prima comunicazione nell’ipotesi in cui il professionista non abbia trasmesso il “modello 5” nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine, ovvero non abbia fatto seguire nello stesso termine una rettifica ad una comunicazione non conforme al vero. In questa ipotesi, poiché la comunicazione da parte della Cassa Forense è inviata con la specifica finalità di sottoporre alla valutazione dell’organo disciplinare il comportamento dell’iscritto sul piano deontologico, sulla base della nuova normativa regolante il procedimento disciplinare, il COA dovrà trasmettere i relativi fascicoli al CDD, il quale una volta venutone in possesso opererà le valutazioni sotto il profilo deontologico.
Una seconda comunicazione da parte della Cassa forense è, invece, prevista in conseguenza del perdurare dell’omissione da parte del professionista nonostante la diffida inviata allo stesso dalla Cassa. In questa seconda ipotesi, poiché l’attività demandata al COA, come già affermato da questo CNF con la sentenza citata dallo stesso COA richiedente, ha natura amministrativa e non di sanzione disciplinare, ne discende che i relativi fascicoli dovranno essere trattati direttamente dai COA presso cui è iscritto il soggetto inadempiente.
In conclusione i fascicoli aperti in relazione all’omessa comunicazione ovvero alla sua mancata rettifica vanno comunque trasmessi ai CDD per le valutazioni ad essi riservate; i fascicoli aperti in conseguenza del perdurare dell’omissione oltre i 60 giorni dalla diffida inviata al professionista, con l’applicazione dell’art. 2 L. n. 536/49, rimarranno di competenza dei COA.

Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 20 febbraio 2015, n. 18

Quesito n. 490, COA di Bologna

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 20 Febbraio 2015
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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