Si desume chiaramente dalla lettera dell’articolo 13, comma 9, della legge n. 247/12 che a chiedere il parere di congruità – peraltro solo in caso di mancato accordo – possa essere esclusivamente l’avvocato. Ne consegue che, nel caso di specie per come ricostruito dal quesito, il COA non sia tenuto a rilasciare il parere di congruità.
Consiglio nazionale forense, parere n. 57 del 2 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 57 del 02 Novembre 2021- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
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