Il comma 2, lettera a) dell’articolo 48 del Codice deontologico configura una esplicita deroga al divieto di produzione della corrispondenza – anche qualificata come riservata – intercorsa tra colleghi qualora la medesima “costituisca perfezionamento e prova di un accordo”.
Per come descritta nel quesito, la fattispecie sembrerebbe dunque attagliarsi alla previsione testé richiamata. La lettera a) del comma 2 si limita infatti a menzionare il contenuto della corrispondenza, e non già la finalità della produzione in giudizio, fermo restando che – come ritenuto nel parere n. 54/2019 – “la producibilità e la non producibilità della corrispondenza sono dunque circoscritte alla controversia giudiziale o stragiudiziale che veda contrapposte due parti difese dai colleghi tra i quali, in ragione del ministero difensivo, sia intercorsa la corrispondenza”.
Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 2 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 02 Novembre 2021- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
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