La risposta è nei seguenti termini.
Il diritto alla pensione di anzianità, che per gli avvocati è subordinato alla cancellazione dall’albo professionale, prevale, in virtù della copertura costituzionale del diritto alla previdenza sancito dall’art. 38 della Costituzione, sulla disposizione dell’ordinamento forense che indirettamente lo limiterebbe ove si dovesse applicare con automatismo il divieto di cancellazione dall’albo dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 16 gennaio 2019, n. 10
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 16 Gennaio 2019- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera (quesito)
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