Come già osservato nel parere n. 19 del 28 marzo 2025, l’art. 2 decreto interministeriale 20 dicembre 2021, c.d. decreto Costa, prevede – all’articolo 2 – che al rimborso abbiano accesso “i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale o dell’art. 530 del codice di procedura penale, «perché il fatto non sussiste», «perché non ha commesso il fatto», «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato»”.
Nel caso di cui al quesito, in un processo recante due capi di imputazione, per uno di essi l’imputato è stato assolto “perché il fatto non sussiste” e per l’altro, prosciolto per intervenuta remissione di querela. Di conseguenza, la sentenza che ha definito il giudizio non è di assoluzione “in senso pieno” e si ritiene che, pertanto, l’istanza non possa essere formulata.
La risposta al quesito è dunque di segno negativo.
Consiglio nazionale forense, parere n. 49 del 25 luglio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 49 del 25 Luglio 2025- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera (quesito)
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