Il COA di Belluno chiede di sapere se sia possibile formulare l’istanza di rimborso delle spese legali di cui al decreto interministeriale 20 dicembre 2021 (Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti), nel caso in cui l’imputato sia stato assolto con una delle formule di cui all’art. 1 (“perché il fatto non sussiste”) per un capo (magari relativo al reato più grave) e invece prosciolto per l’estinzione del reato per intervenuta remissione di querela per altro capo

Come già osservato nel parere n. 19 del 28 marzo 2025, l’art. 2 decreto interministeriale 20 dicembre 2021, c.d. decreto Costa, prevede – all’articolo 2 – che al rimborso abbiano accesso “i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale o dell’art. 530 del codice di procedura penale, «perché il fatto non sussiste», «perché non ha commesso il fatto», «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato»”.
Nel caso di cui al quesito, in un processo recante due capi di imputazione, per uno di essi l’imputato è stato assolto “perché il fatto non sussiste” e per l’altro, prosciolto per intervenuta remissione di querela. Di conseguenza, la sentenza che ha definito il giudizio non è di assoluzione “in senso pieno” e si ritiene che, pertanto, l’istanza non possa essere formulata.
La risposta al quesito è dunque di segno negativo.

Consiglio nazionale forense, parere n. 49 del 25 luglio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 49 del 25 Luglio 2025
- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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