Le modalità di voto a garanzia della loro regolarità, uniformità e trasparenza, devono essere le medesime per tutti gli elettori, in tal modo garantendosi il principio fondamentale della segretezza del voto (e di cui anche all’art. 10, comma 2, del Regolamento elettorale) di cui al D.M. 170/2014 quale condizione necessaria per la libera manifestazione della volontà dei singoli elettori non verificabile, neanche per gruppi, da terzi.
A conferma di tanto, si rileva come le uniche eccezioni a modalità di voto comuni a tutti gli elettori possano derivare esclusivamente da ragioni obiettive di carattere personale (quali, ad esempio, eventuali disabilità) che siano ostative all’espressione di voto e siano state previamente comunicate alla Commissione elettorale ed approvate dalla stessa. Si osserva, peraltro, che consentire all’elettore – all’atto dell’ingresso nel seggio – di scegliere tra i due sistemi di voto porrebbe seri rischi in ordine alla riconoscibilità del voto medesimo.
Anche il dato letterale, infine, esclude la possibilità che le modalità di voto non siano uniformi avendo dedicato specifico titolo del Regolamento (art. 12) al voto telematico, espressamente distinguendo da quello cartaceo a conferma di come il primo sistema debba ritenersi meramente alternativo e non cumulabile al secondo.
Il parere viene quindi reso nei termini suesposti.
Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 30 gennaio 2015, n. 5
Quesito n. 471, COA di Bari
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 30 Gennaio 2015- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera (quesito)
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