Il COA di Bari chiede di sapere se:

1) la sospensione volontaria di cui all’art, 20 L.P. sia o meno necessaria e/o sufficiente in caso di incarico dirigenziale conferito da parte di un Ministro della Repubblica Italiana con suo Decreto ad un Avvocato, ai sensi dell’art. 19, commi 6 e 10 del decreto legislativo n.165 del 2001, con esplicito mandato a termine e con durata pari a quella del mandato governativo e senza vincolo di orario;
2) se il conferimento di un incarico dirigenziale conferito da parte di un Ministro della Repubblica Italiana con suo Decreto ad un Avvocato, ai sensi dell’art. 19, commi 6 e 10 del decreto legislativo n.165 del 2001, con esplicito mandato a termine e con durata pari a quella del mandato governativo e senza vincolo di orario, rappresenti o meno una causa di incompatibilità all’esercizio della Professione Forense, ai sensi dell’art. 18 L.P.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Con riferimento al primo quesito non può che ricordarsi che, per orientamento consolidato del CNF, la sospensione volontaria può essere chiesta in ogni momento dall’iscritto, senza vincoli di durata e per qualunque motivo e che restano operanti – anche nel periodo di sospensione – le cause di incompatibilità.
Con riferimento al secondo quesito, l’incarico dirigenziale di cui ai quesiti è conferito con decreto del Ministro ai sensi – a quanto riporta il quesito – del comma 6 e del comma 10 dell’articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001.
L’articolo 19, comma 6, prevede che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti, con decreto ministeriale e a tempo determinato, a soggetti in possesso di determinati requisiti di professionalità, seppur non provenienti dai ruoli dell’amministrazione. Il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede che al decreto di nomina acceda un contratto individuale con annessa individuazione del trattamento economico.
Rimane in capo al COA, nell’esercizio della propria autonoma discrezionalità in materia di tenuta degli albi, valutare se l’incarico in parola – alla luce delle concrete circostanze del caso – possa configurare rapporto di lavoro subordinato ai fini dell’operatività della causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d).

Consiglio nazionale forense, parere n. 7 del 21 febbraio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 7 del 21 Febbraio 2024
- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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