Il COA di Barcellona P.G. chiede quale disciplina debba applicarsi per l’abilitazione al patrocinio di un praticante avvocato cancellato a domanda, dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica in vigenza della normativa precedente, reiscritto nell’elenco nel 2017.

Il praticante potrà essere ammesso al patrocinio sostitutivo decorsi sei mesi dalla nuova iscrizione nel Registro. Diversamente da quanto espressamente previsto per l’interruzione del tirocinio – che conserva gli effetti già prodotti dall’iscrizione – la cancellazione pone infatti nel nulla gli effetti del primo periodo di iscrizione: essendosi date una cancellazione e una reiscrizione, il praticante si è nuovamente iscritto nella vigenza della disciplina attuale e, dunque, ad esso non può applicarsi la deroga di cui l’art. 1, comma 2 del DM n. 70/2016, limitata ai tirocini in corso di svolgimento.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2018, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 64 del 24 Ottobre 2018
- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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