Il COA di Barcellona P. di G. chiede se l’attività di liquidatore di una società d’ambito ATO s.r.l. per la gestione dei rifiuti possa configurare una causa d’incompatibilità con l’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 3, RDL 1578/1933.

Le società ATO (Ambito Territoriale Ottimale), società di capitali volute dal legislatore siciliano per l’esercizio delle funzioni connesse alla gestione integrata dei rifiuti, pur svolgendo attività d’interesse pubblico ed essendo partecipate obbligatoriamente dai Comuni del territorio interessato, sono a tutti gli effetti società commerciali di diritto privato.

Se mai tali enti dovessero essere ricompresi, per la titolarità della partecipazione al capitale e per le funzioni svolte, tra quelli aventi natura pubblicistica, essi dovrebbero essere assimilati agli enti pubblici economici, dovendo informare la loro attività a criteri appunto economici: si tratterebbe comunque di enti pubblici che hanno per oggetto un’attività commerciale e soggiacendo per questo all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese, prescritto dall’art. 2201 cod.civ.
Questo premesso, ritiene la Commissione che l’adempimento della funzione di Liquidatore di una società commerciale del genere sopra illustrato concreti di certo l’esercizio del commercio che l’art. 3, comma 1, del R.D.L. n.1578/1933, pone come uno dei requisiti d’incompatibilità con lo svolgimento della professione forense.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 marzo 2011, n. 40

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 40 del 16 Marzo 2011
- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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