In relazione al primo quesito, questa commissione ha già formulato diversi pareri anche in relazione alla nuova legge professionale (art. 18 L. n. 247/12; v. Parere n. 110 del 23 ottobre 2013); in tali pareri veniva specificamente esaminata l’eventuale incompatibilità in relazione al rapporto di lavoro, del contratto di collaborazione a progetto, stabilendo che spetta esclusivamente al COA di analizzare l’oggetto della prestazione per poterne definire precisamente la natura e conseguentemente valutare la sussistenza dell’incompatibilità. Infatti, ove da questo esame derivasse la convinzione che si tratti di lavoro subordinato mascherato da contratto di collaborazione a progetto, sussisterebbe comunque l’incompatibilità di cui alla lett. d) dell’art. 18 cit.
Quanto al secondo quesito, dal momento che l’art. 21 non consente alcuna forma alternativa di iscrizione previdenziale diversa dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, a meno che l’iscrizione alla gestione separata INPS non assuma la forma di previdenza su base volontaria, la stessa sarebbe ostativa all’iscrizione e/o permanenza nell’Albo. Anche in questo caso, però, rientra nei poteri del COA accertare la natura volontaria di qualsiasi altra forma di previdenza.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 11 dicembre 2013, n. 121
Quesito n. 339, COA di Avezzano
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 121 del 11 Dicembre 2013- Consiglio territoriale: COA Avezzano, delibera (quesito)
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