Il COA di Asti chiede di sapere se, ai fini del computo dei due anni di iscrizione nell’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato possano cumularsi diversi periodi di iscrizione, seppur non continuativi. (Quesito n. 293, COA di Asti)

La risposta al quesito è affermativa, non ostando alla cumulabilità dei periodi né il dato normativo (art. 81 del D.P.R. n. 115/02) né apprezzabili esigenze di carattere sistematico o afferenti alla protezione degli interessi coinvolti. D’altro canto, la continuità di iscrizione non è richiesta, ad esempio, per maturare l’anzianità necessaria al fine dell’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (cfr. parere 114/15); al contrario, il riferimento al requisito della continuatività, ove richiesto, è espressamente previsto, come dimostrano ad esempio le Linee guida nazionali interpretative in materia di difese d’ufficio, approvate dal Consiglio nazionale forense il 30 novembre 2016 (cfr. art. 1, par. 5).

Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 24 maggio 2017, n. 40

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 40 del 24 Maggio 2017
- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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