Il cittadino italiano residente all’estero e ivi esercente la professione forense può mantenere l’iscrizione nell’Albo del circondario del tribunale ove aveva l’ultimo domicilio in Italia (art. 7, comma 5).
Ove, tuttavia, si sia cancellato dal predetto Albo e intenda reiscriversi in Italia al fine di coniugare l’esercizio della professione all’estero e in Italia, si applicano gli ordinari criteri in materia di iscrizione nell’Albo di cui – tra gli altri – agli articoli 7 e 17 della legge n. 247/12 così come le disposizioni in materia di incompatibilità.
Ne consegue, con riferimento al primo quesito, che l’avvocato potrà chiedere l’iscrizione ad albo diverso da quello del circondario ove aveva l’ultima residenza in Italia, purché rispetti i requisiti in materia di domicilio professionale di cui all’articolo 7 (cfr. parere 13 del 2024) e tutte le altre disposizioni rilevanti in materia, ivi comprese quelle sulle incompatibilità.
Pertanto, in risposta al secondo quesito, si osserva che – come più volte ritenuto dal Consiglio Nazionale Forense (cfr. pareri n. 59/2018 e 63/2014) – l’esercizio della professione in Italia è incompatibile con l’esercizio di attività di lavoro subordinato, anche se svolta all’estero.
Per quel che riguarda, infine, la risposta al terzo quesito, si osserva che l’apertura di partita IVA non è previsto tra i requisiti per l’iscrizione nell’Albo di cui all’articolo 17 della legge n. 247/12 ed è piuttosto regolato dalla normativa fiscale.
Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 25 novembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 25 Novembre 2024- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera (quesito)
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