Ai sensi dell’art. 61 L. 247/2012 e dell’art. 33 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare, avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina possono proporre ricorso:
a) l’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;
b) il Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, per ogni decisione;
c) il Procuratore della Repubblica, per ogni decisione;
d) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del distretto dove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, per ogni decisione.”.
Deve quindi escludersi la legittimazione del COA di appartenenza dell’avvocato esponente (che, nella specie, aveva impugnato il provvedimento di archiviazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 285 del 5 dicembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 285 del 05 Dicembre 2023 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 15 Dicembre 2022 (archiviazione)
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