In sede di gravame, il CNF può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della decisione del Consiglio territoriale, specie allorché l’appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 127/2024, Cass. n. 25440/2023, Cass. n. 22463/2023, CNF n. 187/2021, CNF n. 104/2021, CNF n. 29/2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 22 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 2 del 23 Giugno 2023 (sospensione)
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