L’eventuale assenza o carenza della motivazione del COA non è causativa della nullità della decisione stessa, poiché è prerogativa del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, ai sensi dell’art. 51, comma 3, R.D. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti, in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 30 Settembre 2010 (avvertimento)
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