La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza n. 108 del 16 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 16 Ottobre 2019 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 17 Novembre 2014 (avvertimento)
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