Il CNF può integrare, in sede di gravame, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza n. 41 del 12 giugno 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 12 Giugno 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 12 Ottobre 2015 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34476 del 27 Dicembre 2019 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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