La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 161 del 26 agosto 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 20 Agosto 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Ottobre 2018 (cancellazione amm.va)
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