La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Orlando), sentenza n. 216 del 6 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 06 Novembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 21 del 13 Giugno 2017 (sospensione)
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