La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 212
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 27 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 23 Febbraio 2017 (cancellazione amm.va)
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