Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 311 del 20 Ottobre 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 12 Novembre 2013 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13982 del 06 Giugno 2017 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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