Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 226

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 226 del 22 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 10 Ottobre 2012 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 26250 del 18 Ottobre 2018 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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