La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Di Campli), sentenza n. 39 del 29 aprile 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 29 Aprile 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 29 Aprile 2021 (cancellazione amm.va)
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