Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Di Maggio), sentenza n. 221 del 30 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 30 Novembre 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Marzo 2020 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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