Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 146

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 24 Settembre 2015 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 21 Settembre 2011 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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