Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 13374 del 30 giugno 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 23 Luglio 2015 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 15 Giugno 2012 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25054 del 07 Dicembre 2016 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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