Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il C.N.F. quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 26 settembre 2014, n. 110

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 26 Settembre 2014 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 22 Novembre 2010 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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