Il Consiglio Nazionale Forense, in quanto giudice di appello sulle decisioni disciplinari adottate dai consigli territoriali, ha il potere di riesame complessivo degli atti di causa e, nei limiti dei motivi di impugnazione dedotti, di integrare la motivazione della decisione impugnata qualora risulti insufficiente e incompleta, ed anche di aggiungere nuovi motivi per giustificare la pronuncia sia di accoglimento che di rigetto del ricorso. Conseguentemente, la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale.
NOTA:
In senso conforme, tra el altre, CNF 30.01.2012 n. 2 e n. 4; 13.12.2010 n. 215.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 29 Novembre 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Giugno 2008 (avvertimento)
0 Comment