Il CNF non provvede all’iscrizione o cancellazione dagli Albi in via diretta, ma decide sull’impugnazione dei provvedimenti adottati in materia dai Consigli territoriali

La giurisdizione del Consiglio Nazionale forense in materia di tenuta degli albi e degli elenchi si limita al sindacato sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati dai Consigli dell’Ordine, potendo decidere nel merito dell’iscrizione unicamente nel caso previsto dall’art. 17, comma 7, quarto periodo, L. n. 247/2012 nell’eventualità dell’impugnazione del silenzio serbato dal Consiglio territoriale sulla domanda di iscrizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 40 del 25 febbraio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 09 Marzo 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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