Il CNF non è provvisto del potere di disapplicazione degli atti amministrativi, che infatti spetta ai soli organi giudiziari ordinari (artt. 4 e 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E), e ai giudici speciali cui sia stato espressamente attribuito per legge (cfr., ad es., l’art. 7, co. 5, D.Lgs. n. 546/1992, che ha esteso il potere de quo alla Commissione Tributaria).
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 398 del 31 Dicembre 2016 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 03 Dicembre 2014 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20344 del 31 Luglio 2018 (respinge)
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