Non rientra nella potestas iudicandi del CNF l’annullamento della fonte regolamentare, bensì esclusivamente quella eventuale di disapplicarla, ove ritenuta illegittima e conseguentemente annullare l’atto amministrativo che ne fa applicazione (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’asserita illegittimità dell’art. 8 Reg. CNF n. 1/2014 in tema di elezioni CDD, di cui domandava quindi l’annullamento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione e la relativa domanda di annullamento, ritenuta peraltro infondata nel merito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 129 del 2 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 02 Maggio 2025- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 03 Febbraio 2023
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