Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense né al Consiglio Distrettuale di disciplina, per la loro posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF e del CDD).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017
NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini, con riferimento al CDD.
Con riferimento al CNF, in senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bielli), SS.UU, sentenza n. 10226 del 26 aprile 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26996 del 27 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 24647 del 5 dicembre 2016.
- numero: 5
- anno: 2017
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
Risultati della ricerca: 9
- L’azione disciplinare è obbligatoria
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 5 del 23 Gennaio 2017 - L’archiviazione dell’esposto disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 5 del 23 Gennaio 2017 - L’archiviazione dell’esposto non preclude una successiva iniziativa disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 5 del 23 Gennaio 2017 - Riforma forense: permane l’inammissibilità dell’impugnazione al CNF della delibera di archiviazione dell’esposto
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 5 del 23 Gennaio 2017 - L’azione disciplinare è obbligatoria
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 5 del 23 Gennaio 2017 - Il COA di Roma pone un quesito riguardante l’interpretazione del combinato disposto dell’art. 41, co.6, lett. b) e co.7 della legge n. 247/2012 e del sopravvenuto art. 73, comma 11 bis, secondo periodo del D.L. n. 69/2013 (come modificato da ultimo dall’art. 50 del DL n. 90/2014), con riferimento alla possibilità di svolgere l’intero periodo di tirocinio professionale presso l’Avvocatura dello Stato.
Consiglio Nazionale Forense (Allorio Carlo), parere n. 5 del 18 Gennaio 2017
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 18 Gennaio 2017- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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