L’assenza di collaborazione da parte del cliente nella costruzione della linea difensiva o la sua inaffidabilità possono costituire giusta causa di recesso da parte del difensore, ma -qualora mantenga l’incarico- non lo esonerano dall’espletarlo con diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 20 Febbraio 2014 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 25 Gennaio 2011 (censura)
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