Il cliente poco collaborativo non esonera l’avvocato dal dovere di diligenza e competenza

L’assenza di collaborazione da parte del cliente nella costruzione della linea difensiva o la sua inaffidabilità possono costituire giusta causa di recesso da parte del difensore, ma -qualora mantenga l’incarico- non lo esonerano dall’espletarlo con diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 20 Febbraio 2014 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 25 Gennaio 2011 (censura)
Giurisprudenza CNF

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