Nell’ambito dell’attività professionale di assistenza legale, il rilascio della procura alle liti e il conferimento dell’effettivo mandato professionale sono atti giuridicamente indipendenti, talchè deve considerarsi “cliente”, come tale tenuto al pagamento del compenso, colui che, anche se la procura alle liti venga conferita da altri nel cui interesse la prestazione viene svolta, ha affidato al professionista l’incarico, richiedendogli la prestazione della sua opera.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 22 novembre 2018, n. 145
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 22 Novembre 2018 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 18 Gennaio 2011 (sospensione)
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