Il CDD può motivare per relationem

In considerazione della natura amministrativa del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio territoriale, nel caso di provvedimento motivato per relationem, non occorre necessariamente che l’atto richiamato dalla motivazione debba essere portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato. Pertanto, in sede di adozione di un atto, va ammessa la motivazione per relationem, purché l’atto indicato al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile all’interessato (come nella specie).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Sorbi), sentenza n. 187 del 3 novembre 2021

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 104 del 5 maggio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 29 del 20 febbraio 2021, nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 03 Novembre 2021 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 1 del 28 Maggio 2021 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment