In considerazione della natura amministrativa del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio territoriale, nel caso di provvedimento motivato per relationem, non occorre necessariamente che l’atto richiamato dalla motivazione debba essere portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato. Pertanto, in sede di adozione di un atto, va ammessa la motivazione per relationem, purché l’atto indicato al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile all’interessato (come nella specie).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 104 del 5 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 05 Maggio 2021 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 20 Ottobre 2017 (radiazione)
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