L’imparzialità del giudice disciplinare è garantita dal peculiare sistema elettorale connotato da oggettivi criteri di selezione dei componenti degli organi giudicanti (regolamento CNF n. 1/2014) e di formazione delle sezioni, con particolare riguardo alla provenienza territoriale dei componenti con riferimento a quella degli incolpati (art. 58, comma 2, l. 247/2012, art. 2, comma 4, e art. 14, comma 3, reg. 2/2014). Il sistema, poi, è corroborato da specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 09 Novembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 80 del 04 Dicembre 2020 (sospensione)
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