Il CDD di Roma formula quesito in ordine «agli effetti della previsione regolamentare disciplinata dall’art. 2, comma 3 reg. 2/2014 sui procedimenti disciplinari prescritti all’atto della riassegnazione dei fascicoli già pendenti alle sezioni ad inizio consiliatura».

Il quesito posto dal CDD di Roma riguarda la possibilità che l’Adunanza Plenaria dichiari l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare prima che il fascicolo stesso, già precedentemente assegnato ad una sezione designata dal Presidente, in sede di rinnovo della consiliatura, venga “ri-assegnato” alla nuova sezione composta ex art. 2, c. 3, Reg. CNF 2/14. L’esigenza sorgerebbe dal disposto dell’art. 129 c.p.p. che obbliga il giudice penale a dichiarare la prescrizione e ogni altra causa di estinzione del reato in ogni stato e grado del processo, disposizione applicabile al procedimento innanzi ai CDD ai sensi dell’art. 59, c.1, lett. n) della l. 247/2012 per quanto non specificatamente disciplinato e fatta salva la compatibilità con la stessa.
L’art. 38 Reg. CNF 2/2014 disciplina espressamente la sorte dei «procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del Consiglio distrettuale di disciplina», stabilendo che il Presidente provveda alla riassegnazione degli stessi secondo i criteri ordinari prescritti dall’art. 2, seguendo «l’ordine cronologico» e, dunque, dalla delibera di approvazione del capo di incolpazione (a) ovvero, in mancanza di essa, dall’iscrizione nel Registro Riservato (b), più risalenti nel tempo.
La lettera della disposizione non contempla, pertanto, l’ipotesi di una nuova valutazione del fascicolo disciplinare già assegnato in pendenza della consiliatura venuta a scadenza, ma più semplicemente onera il Presidente di riassegnare i fascicoli alle sezioni ricomposte.
L’esclusione del potere presidenziale di nuova valutazione dei fascicoli è confermata dalla circostanza che l’art. 38 non coinvolge l’Adunanza plenaria nell’attività da compiersi al rinnovo della Consiliatura con riferimento ai fascicoli pendenti, a differenza di quanto avviene in sede di prima valutazione del fascicolo disciplinare. L’art. 58 della l. professionale, infatti, individua nel Consiglio l’organo competente a deliberare sulle proposte preliminari del Presidente, allo stesso modo dispone l’art. 38, c. 1, 2 e 2-bis del regolamento.
L’obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione e con essa, analogamente a quanto disposto dall’art. 129 c.p.p., ogni altra questione che attenga alla procedibilità dell’azione disciplinare, spetterà pertanto alla Sezione cui il fascicolo era precedentemente assegnato per come ricomposta in ossequio all’art. 38 Reg. n. 2/2014.
D’altronde, il mutamento della composizione soggettiva della Sezione – finanche ove dovesse essere integrale – da un lato non incide sulla giuridica esistenza della stessa, dall’altro non comporta alcuna nullità del procedimento, al quale non è applicabile il principio di immodificabilità del giudice.
La conclusione, oltre ad essere conforme al disposto di legge, è coerente con la conformazione dei poteri che la fonte primaria attribuisce al Consiglio distrettuale di disciplina e alle sue articolazioni interne.
Il CDD, infatti, «svolge la propria opera con sezioni […]» (art. 50, c. 3, l. n. 247/2012), alle quali è affidata l’intera conduzione delle attività che seguono la notizia di illecito disciplinare, vuoi ove da questa derivi l’approvazione del capo di incolpazione, vuoi ove sia archiviata o dia luogo a richiamo verbale il quale «deve essere» meramente «formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina» (art. 14, c. 4-bis, Reg. 2/2014). Al contrario, la legge professionale individua e circoscrive puntualmente i poteri del Presidente, stabilendo che ad egli competa:
• l’iscrizione della notizia dell’illecito «in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell’iscritto a cui gli stessi si riferiscono» (art. 58, c. 1)
• la proposta al consiglio – i.e. all’adunanza plenaria – de «l’archiviazione senza formalità», nel caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito;
• «in ogni altro caso», la designazione de «la commissione che deve giudicare» e la «nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell’incolpato» (art. 58, c. 2).
Il Regolamento n. 2/2014 meglio specifica tali poteri attribuendo al Presidente:
• all’inizio di ogni consiliatura, proposta all’Adunanza plenaria, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, di composizione delle Sezioni e indicazione dei criteri di assegnazione dei fascicoli nonché di nomina, per ciascun fascicolo, dell’istruttore e delle attribuzioni delle funzioni di Presidente e Segretario della sezione giudicante (art. 2);
• al momento dell’insediamento di ogni nuovo Consiglio distrettuale di disciplina, la riassegnazione dei procedimenti pendenti secondo i criteri di cui all’art. 2 e in base all’ordine cronologico sopra indicato (art. 38)
• nella fase immediatamente successiva all’iscrizione della notizia di illecito «valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell’Ordine e le deduzioni presentate dall’iscritto ai sensi dell’art. 11», il potere di proporre all’adunanza plenaria oltre all’archiviazione per manifesta infondatezza o per prescrizione, (art. 14, c. 1) ovvero il potere di proporre all’assemblea l’applicazione del richiamo verbale nei confronti del segnalato ai sensi dell’art. 28 (art. 14, c. 2-bis), non avente natura di sanzione disciplinare.
• il potere di sostituzione del Componente della sezione ricusato ovvero la trasmissione del fascicolo al CDD viciniore (art. 9, c. 3).
Al di fuori di queste specifiche ipotesi, come detto, «il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina assegna il fascicolo alla sezione competente secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente regolamento» sia che si tratti di prima assegnazione del fascicolo, sia che si tratti di ri-assegnazione ai sensi dell’art. 38 Reg. Cnf 2/2014.
I criteri di individuazione del numero e della designazione dei componenti delle singole Sezioni in cui il CDD – per legge – svolge la sua attività sono esattamente predeterminati dall’art. 50 della l. n. 247/2012 e dall’art. 2 del Reg. CNF 2/2014 come modificato nel 2017, circostanza che rende anche in via di fatto la dichiarazione di prescrizione più rapida e agevole se compiuta dalla Sezione in sede di riassegnazione rispetto quanto avverrebbe in sede di nuova valutazione dei fascicoli ad opera del solo Presidente e successiva delibera in plenaria.

Consiglio nazionale forense, parere n. 23 del 21 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 23 del 21 Marzo 2024
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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