In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel modo seguente.
Si deve premettere che il provvedimento di un Consiglio dell’Ordine che deliberasse la cancellazione dall’Albo di un iscritto in pendenza di un procedimento disciplinare a suo carico sarebbe assunto in violazione dell’art. 37 del RDL n. 1578/1933 (per i procedimenti pendenti fino al 31 dicembre 2014) e degli artt. 17, co. 16 e 57 Legge n. 247/2012 (per i procedimenti pendenti successivamente al 31 dicembre 2014): e che tale provvedimento potrebbe essere annullato in via di autotutela dallo stesso Consiglio dell’Ordine o impugnato per il suo annullamento davanti al Consiglio Nazionale Forense solo dal professionista cancellato o dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello del Distretto in cui l’Ordine ha sede. In mancanza di annullamento, la deliberazione di cancellazione diviene definitiva: conseguendone il venir meno della potestà disciplinare del CDD nei confronti di chi non sia più iscritto nell’Albo degli Avvocati.
Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 18 gennaio 2017, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 02 Gennaio 2017- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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