Osserva la Commissione che la figura del coadiutore del Consigliere istruttore non è normativamente prevista, e che la legge professionale e il Reg. n. 2/2014 affidano al solo Consigliere istruttore le attività di espletamento dell’istruttoria, prevedendo di conseguenza che questi non possa partecipare alla successiva fase decisoria.
Osserva in ogni caso la Commissione che l’incompatibilità prevista per il Consigliere istruttore non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, stante il principio di tassatività delle incompatibilità.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 12 luglio 2018, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 12 Luglio 2018- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera (quesito)
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