La risposta al quesito è nei seguenti termini:
Vanno richiamati preliminarmente i commi 1 e 2 dell’art. 11 del D. Lgs. 2.2.2001, n. 96, i quali così rispettivamente dispongono:
1. Nell’esercizio dell’attività professionale, l’avvocato stabilito è soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine competente. Sono ad esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall’ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti.
2. Prima di avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell’ordine ne dà immediata comunicazione alla competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, fornendo ogni informazione utile, con l’avvertenza che i dati non possono essere utilizzati al di fuori dei fini propri dell’organizzazione.
Le suddette disposizioni non possono ritenersi abrogate dall’art. 50 della L. n. 247/2012 avendo natura di norme speciali emanate in attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, fatta salva la spettanza del potere disciplinare ai neoistituiti Consigli distrettuali di disciplina.
Il comma 2 dell’art. 11, sopra riportato, non è infine incompatibile con l’art. 50, c. 4, della L. 247/2012, in quanto dispone soltanto a carico del COA un’attività procedimentale propedeutica all’avvio del procedimento disciplinare, limitata all’immediata comunicazione di detto avvio alla competente organizzazione professionale dello Stato membro d’origine ovvero all’autorità giurisdizionale davanti alla quale l’avvocato stabilito è ammesso ad esercitare la professione.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 21 marzo 2018, n. 11
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 11 del 21 Marzo 2018 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera (quesito)
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