Il CDD di Messina, premesso che – alla luce della sentenza n. 70/2025 della Corte costituzionale – La sopravvenuta cancellazione dall’Albo di un incolpato determina la definizione del procedimento disciplinare con declaratoria di estinzione, chiede di sapere se in tali ipotesi il CDD – evidentemente a conoscenza di una notizia di illecito che si assume commesso prima della cancellazione – debba/possa avviare un nuovo procedimento disciplinare nei confronti del detto incolpato qualora lo stesso ottenga la reiscrizione prima dell’intervenuta prescrizione dell’azione

Al quesito ha dato diretta risposta la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 70/2025, laddove ha precisato che l’estinzione del procedimento non fa venir meno la pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, così che, nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione, chieda di essere reiscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, «può – e anzi deve – essere nuovamente esercitata» dagli organi competenti in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l’attivazione dell’originario procedimento disciplinare.

Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 25 luglio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 51 del 25 Luglio 2025
- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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