Ai sensi dell’art. 6, co. 2, Reg. CNF n. 2/2014, sull’istanza di ricusazione si pronuncia altra sezione, all’uopo designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, con le modalità di cui all’art. 2 Reg. n. 2/2014 cit. (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che un componente della sezione chiamata a giudicare sull’istanza di ricusazione era dello stesso COA del consigliere ricusato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, peraltro anche tardiva).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 133 del 18 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 18 Aprile 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 14 Dicembre 2021 (avvertimento)
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