L’istituto del cd. preavviso di cancellazione dall’albo o di diniego di iscrizione all’albo (art. 17, co. 12, L. 247/2012) costituisce un indefettibile ed imprescindibile supplemento procedimentale a cui corrisponde la facoltà per l’interessato di presentare osservazioni e chiedere di essere personalmente ascoltato. In particolare, tale preavviso cristallizza le motivazioni del COA, che solo su queste, già esternate, eventualmente meglio precisate, deve fondare il provvedimento finale, che deve appunto rimanere nel perimetro delineato ed espresso nella comunicazione ex art. 17 cit. Da ciò discende un ulteriore corollario: qualora l’interessato si avvalga della opportunità difensiva di depositare memorie e di essere ascoltato, il COA deve prendere in considerazione il contenuto delle predette osservazioni e delle risultanze dell’audizione, dandone compiutamente conto nell’iter motivazionale del provvedimento conclusivo (Nel caso di specie, il COA motivava il preavviso di rigetto della domanda di iscrizione all’albo per mancanza del requisito della condotta irreprensibile, alla luce della sentenza definitiva di condanna dell’istante alla pena della reclusione di anni sette. Successivamente, il COA rigettava la domanda di iscrizione per la carenza di certificazione di godimento, da parte del richiedente, del pieno esercizio dei diritti civili in quanto l’espiazione della predetta pena era ancora in corso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 211 del 30 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 30 Novembre 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA, delibera del 14 Maggio 2021 (cancellazione)
0 Comment