La risposta deve rendersi nei seguenti termini.
Quanto alla prima ipotesi va ribadito che il dies a quo dell’abilitazione al patrocinio deve essere individuato nel primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro dei praticanti, rimanendo irrilevante (C.N.F., pareri n. 9/2008 e n. 44/2010) la circostanza che l’interessato si sia attivato per richiedere l’abilitazione stessa: la facoltà del praticante di richiederla è infatti collegata funzionalmente all’inizio del periodo formativo e deve essere esercitata in un arco temporale ben definito non suscettibile di proroghe e/o di sospensione.
Ove il sessennio a seguito dell’abilitazione non sia stato completato (a tale ipotesi pare riferirsi la seconda parte del quesito) potrà, in virtù di una successiva reiscrizione, svolgersi un ulteriore periodo di patrocinio rimanendo comunque ferma, per il computo del sessennio, la decorrenza calcolata sulla prima iscrizione e cioè dal primo giorno del secondo anno di pratica.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere 12 dicembre 2012, n. 73
Quesito n. 204 del Coa di Torino.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 73 del 12 Dicembre 2012- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
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