Il C.D.D. non è legittimato a disporre la “riapertura” di quei procedimenti disciplinari che a suo tempo siano stati archiviati dal C.O.A. nel legittimo esercizio del proprio potere (prima dell’insediamento dei C.D.D.) potendo procedere esclusivamente in presenza di una notizia di illecito pervenuta secondo le modalità di cui all’art. 11 del Reg.to n. 2/2014 e all’art. 51 L. n. 247/2012.
Il procedimento disciplinare avanti al C.D.D. deve svolgersi sulla base delle risultanze emergenti dalla segnalazione o raccolte nel corso del procedimento stesso: il principio accusatorio che regola l’azione disciplinare del C.D.D. impone un onere probatorio da adempiere di volta in volta in via autonoma nel corso della specifica procedura.
Da tanto consegue che non può essere riconosciuto alcun potere del C.D.D. di disporre l’acquisizione di quei fascicoli disciplinari a suo tempo esaminati, e conclusi con archiviazione o decisione, dal C.O.A.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), 23 novembre 2016, n. 115
Quesito n. 247, COA di Lecce
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 115 del 23 Novembre 2016- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera (quesito)
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