Il C.D.D. di Milano, premettendo di aver riscontrato che alcuni C.O.A. del distretto della Corte d’Appello di Milano accolgono le domande di cancellazione anche qualora sia già stato trasmesso al C.D.D. un esposto nei confronti del medesimo richiedente, chiede di conoscere il parere del C.N.F. in ordine all’esatta interpretazione del termine procedimento di cui agli artt. 17 c. 16, 57 e 58 della L. n. 247/2012 e quale sia l’interpretazione conforme alla lettura della Legge.

Il parere, per la parte ammissibile, è reso nei termini che seguono.
L’inequivoco tenore della lettura dell’art. 57 L. n. 247/2012 a norma del quale non può essere deliberata la cancellazione dall’albo “dal giorno dell’invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina” non consente interpretazioni volte a collocare in diverso ambito temporale l’insorgere di tale divieto di cancellazione.
Il momento di apertura del procedimento disciplinare, che è altro e diverso “dal giorno dell’invio degli atti”, viene significativamente collocato dall’art. 59 L. n. 247/2012 in quello in cui viene formulato il capo di incolpazione (comma 1 lett. a) dopo la fase istruttoria-preprocedimentale.
Alla luce di tali considerazioni risulta irrilevante, ed è comunque desumibile dai principi generali, anche processualistici la cui indagine non compete a questa commissione, l’interpretazione del termine di “procedimento” secondo i significati allo stesso attribuiti dalla legge n. 247/2012.

Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 20 settembre 2017, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 70 del 20 Settembre 2017
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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