Il parere, per la parte ammissibile, è reso nei termini che seguono.
L’inequivoco tenore della lettura dell’art. 57 L. n. 247/2012 a norma del quale non può essere deliberata la cancellazione dall’albo “dal giorno dell’invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina” non consente interpretazioni volte a collocare in diverso ambito temporale l’insorgere di tale divieto di cancellazione.
Il momento di apertura del procedimento disciplinare, che è altro e diverso “dal giorno dell’invio degli atti”, viene significativamente collocato dall’art. 59 L. n. 247/2012 in quello in cui viene formulato il capo di incolpazione (comma 1 lett. a) dopo la fase istruttoria-preprocedimentale.
Alla luce di tali considerazioni risulta irrilevante, ed è comunque desumibile dai principi generali, anche processualistici la cui indagine non compete a questa commissione, l’interpretazione del termine di “procedimento” secondo i significati allo stesso attribuiti dalla legge n. 247/2012.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 20 settembre 2017, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 70 del 20 Settembre 2017- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera (quesito)
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