In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio territoriale per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio territoriale, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense, né, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 19 Ottobre 2019 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 09 Dicembre 2010 (censura)
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